Avere la massima cura degli impianti di riscaldamento è davvero molto importante. Da un lato, infatti, è fondamentale fare in modo che in casa, durante la stagione invernale, ci sia sempre un certo tepore, riducendo anche i consumi energetici complessivi dell’abitazione.
Quali sono le regole da osservare nella revisione
Verso la fine dell’estate, prima che si ripresenti il freddo e, di conseguenza, prima di tornare ad accendere i caloriferi, ecco che si consiglia di effettuare un controllo della caldaia, in maniera tale da verificare che possa funzionare in maniera ottimale.
La verifica, per evitare di dover pagare multe anche particolarmente salate in riferimento alle mancate revisioni, deve essere portata a termine solo ed esclusivamente da parte di una ditta dotata di certificazione e di adeguate competenze per poter svolgere questo tipo di verifiche.
La revisione della caldaia è una di quelle operazioni che deve essere portata a termine con una certa frequenza, in maniera tale da garantire sempre il corretto funzionamento dell’apparecchio, affidandosi alla migliore assistenza caldaie a Milano, nel caso in cui abitate nel capoluogo lombardo.. Nel corso della revisione, ci sono alcune operazioni che si devono necessariamente effettuare, ovvero la verifica dello stato in cui si trovano i filtri, la pulizia che deve riguarda soprattutto lo scambiatore e il bruciatore, ma anche controllare sia i fumi che la ventilazione all’interno dell’ambiente in cui è stata installata la caldaia.
Ulteriori interventi legati alla manutenzione
Tra le varie operazioni che dovrebbero essere portate a termine troviamo sicuramente l’attività di pulizia. In questo caso, la frequenza di svolgimento dovrebbe essere costante, intervenendo a pulire in tutti quei casi in cui l’impianto di riscaldamento va oltre una temperatura dei fumi che si aggira intorno a 50 gradi centigradi. Si tratta di una misurazione che deve essere effettuata sempre e comunque quando la caldaia è pulita.
Da svolgere anche il controllo del consumo di acqua, portando a termine adeguata attività di lettura del contatore. In questo caso, la frequenza richiesta è pari a due mesi. Tra le varie verifiche che devono essere portate a termine troviamo quella relativa al serbatoio del gasolio, quella interna del serbatoio del gasolio e quella che si riferisce al rendimento di combustione dei fumi, con tanto di attività di individuazione delle emissioni nocive. Nel primo caso, la cadenza da rispettare è annuale, nel secondo si sale a cinque anni, mentre nella terza gli interventi vanno svolti ogni bimestre.
La documentazione obbligatoria
Il tecnico competente che è stato chiamato per portare a termine l’intervento di manutenzione sulla caldaia, è obbligato, in base a quanto è previsto dalla legge, a compilare un rapporto ben dettagliato e preciso. All’interno di quest’ultimo deve essere indicato l’intervento di controllo della caldaia e va certificato il fatto che quest’ultima funziona in maniera corretta.
Il rapporto che viene redatto da parte del tecnico certificato deve essere necessariamente firmato anche dal cliente. In seguito, tale rapporto deve essere allegato sempre al libretto della caldaia. È bene mettere in evidenza come tale libretto è stato reso obbligatorio per tutti quegli impianti che presentano un livello di potenza che va oltre la soglia dei 10 kW.
Non è terminato qui il lavoro che deve essere svolto dal tecnico, dal momento che quest’ultimo deve accertarsi di aver trasmesso tale rapporto di efficienza energetica pure all’ente locale, di solito il Comune, che dovrà provvedere ad aggiornare tale aspetto all’interno del catasto degli impianti.
Le varie attività di manutenzione che riguardano la caldaia devono essere portate a termine da parte del proprietario piuttosto che da chi affitta l’immobile. La spesa che si riferisce, invece, all’attività di manutenzione ordinaria è interamente addebitata, così come quella relativa alla verifica dei fumi, all’inquilino. In caso di necessità di sostituire la caldaia, l’intero costo dovrà essere sobbarcato dal soggetto che è proprietario dell’immobile.